Art. 3.
(Associazione dei mediatori familiari).

      1. È istituita l'Associazione dei mediatori familiari, di seguito denominata «Associazione», alla quale possono iscriversi coloro che hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui all'articolo 4. In sede di prima attuazione della presente legge, possono iscriversi all'Associazione coloro che hanno conseguito il titolo di mediatore familiare al termine di corsi organizzati secondo i parametri dettati dal Forum europeo di formazione e ricerca in mediazione familiare.
      2. All'Associazione è attribuito il compito di stabilire i criteri che disciplinano i corsi di formazione e di specializzazione per mediatore familiare e le modalità di verifica e di controllo sull'attività dei mediatori familiari ad essa iscritti nonché sui citati corsi di formazione e di specializzazione.